News: : Recupero del credito

La legittimazione dell’Amministratore per il recupero crediti ‘giudiziale’. Ai sensi dell’art. 1130, 1° comma, n. 3), c.c., tra i vari compiti assegnato all’Amministratore del Condominio vi è anche <<riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;>>.Da questa norma si fa comunemente discendere il potere dell’Amministratore di richiedere il pagamento degli oneri condominiali e di pagare i fornitori con il denaro raccolto presso i condòmini e non potrebbe essere altrimenti pena la paralisi della vita dell’edificio.

Tanto è vero questo che, in virtù dell’art. 1129, 9° comma, c.c.,<<Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.>>. Pertanto, entro il giugno di ogni anno, l’Amministratore, pur non avendo ancora eventualmente indetto l’Assemblea ordinaria per il rendiconto annuale, potrà comunque agire in base al preventivo approvato dall’Assemblea precedente.

E’ però pur vero che, nel quadro sopra delineato, si osserva come il potere dell’Amministratore di agire autonomamente per la riscossione allo scopo di mantenere le parti comuni ed erogare i servizi comuni non poggi su una vera e propria autonomia decisionale, bensì su una rendicontazione, consuntiva o preventiva che sia, di qualche genere